(Commissioni esaminatrici relative ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)
1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla
legge 204/1985, sono svolte dinanzi a commissioni territoriali d'esame nominate con deliberazione della Giunta regionale.
2.
Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni dai seguenti soggetti o da un loro sostituto:
a) il Direttore centrale competente in materia di commercio o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante designato dal ministero competente in materia di istruzione;
c) un rappresentante designato dal ministero competente in materia politiche del lavoro;
d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
e) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
g) un rappresentante dei docenti del corso;
h) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in relazione alla sede dei corsi.