LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 8
 (Commissioni esaminatrici relative ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)
1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 204/1985, sono svolte dinanzi a commissioni territoriali d'esame nominate con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni dai seguenti soggetti o da un loro sostituto:
a) il Direttore centrale competente in materia di commercio o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante designato dal ministero competente in materia di istruzione;
c) un rappresentante designato dal ministero competente in materia politiche del lavoro;
d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
e) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
g) un rappresentante dei docenti del corso;
h) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in relazione alla sede dei corsi.
3. Ai componenti esterni della commissione spettano un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale e il rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.
Note:
1Il comma 3 del presente articolo si applica dall'1/1/2026.