LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 72
 (Piani e programmi di PromoTurismoFVG)
1. Al fine di definire gli obiettivi strategici di sviluppo turistico e le politiche di promozione e di realizzazione del prodotto turistico, in un'ottica di costante miglioramento della qualità dell'offerta turistica, PromoTurismoFVG adotta il Piano strategico del turismo che viene approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera c).
2. Il Piano di cui al comma 1 è attuato attraverso il Piano operativo di marketing e il Programma di sviluppo di comunicazione, promozione e digitalizzazione che PromoTurismoFVG adotta entro il termine di presentazione del budget previsionale annuale.
3. Al fine di definire gli investimenti per il mantenimento della sicurezza e dell'efficienza dei beni immobili e degli impianti di proprietà, in gestione diretta o di proprietà della Regione affidati alla sua gestione, nonché l'acquisto e la realizzazione di beni immobili e l'acquisto e la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature, PromoTurismoFVG adotta, entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale degli investimenti, con evidenza del cronoprogramma finanziario generale per ciascun anno di competenza e delle priorità di intervento.
4. Il Piano di cui al comma 3 è corredato di una relazione degli interventi approvati con riferimento all'anno precedente che evidenzia eventuali modifiche e scostamenti finanziari, nonché lo stato di avanzamento degli interventi stessi. Le opere incluse nel Piano sono autorizzate ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 10 della legge regionale 19/2009.