LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 67
 (Promozione del turismo di prossimità e del turismo lento)
1. La Regione sviluppa percorsi per la conoscenza del patrimonio culturale e naturale del territorio attraverso offerte turistiche diversificate che favoriscono esperienze caratterizzate da viaggi che coprono distanze brevi e promuovono itinerari percorribili a piedi o percorsi ciclabili a valenza turistica, favorendo le pratiche escursionistiche e ricreative all'aria aperta.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) nell'ambito della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (RECIR) promuove la mobilità cicloturistica funzionale alla fruizione lenta e sostenibile dei territori e sviluppa un'offerta ricettiva orientata al cicloturismo, favorendo la realizzazione di strutture ricettive e di accoglienza dedicate al segmento turistico, localizzate in corrispondenza del percorso;
b) promuove e sostiene l'utilizzo del "voucher TUReSTA in FVG" di cui all'articolo 136, a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico in strutture ricettive ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa, utilizzabile da parte di residenti in Friuli Venezia Giulia;
c) promuove e sostiene la rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, iscritti al Registro della rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, comprendente itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.
3. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo sono stabilite le procedure e le modalità per l'iscrizione, dei cammini locali di interesse regionale, interregionale e transnazionale, nel registro di cui al comma 2, lettera c), la cui tenuta è affidata a PromoTurismoFVG.