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Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 63
 (Masterplan del commercio)
1. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie Locali, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un masterplan per la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto commerciale regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema commerciale regionale.
2. Il masterplan del commercio in attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo, di contrasto alla dispersione insediativa e in coerenza con le finalità di cui alla legge urbanistica vigente e di cui alla legge regionale 19/2009, nonché tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 8 bis e 8 ter, comma 1, della legge regionale 1/2014:
a) al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi, individua le aree e gli immobili suscettibili di riconversione e riqualificazione, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema locale anche in un'ottica di attività di servizi;
b) individua i criteri e le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema commerciale regionale;
c) individua, sulla base dei parametri e dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 131, comma 2, le zone di indebolimento commerciale;
d) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso;
e) sostiene l'iniziativa privata riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate;
f) promuove la collaborazione con i distretti del commercio, con gli Enti locali e gli altri enti pubblici.
3. Entro due anni dalla data dell'approvazione del masterplan di cui al comma 1 i Comuni adeguano gli strumenti urbanistici agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive previsti dallo stesso.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.