Art. 62
(Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali)
1. Gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali sono stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto previsto da regolamento regionale.
2. Le prescrizioni di cui al presente articolo in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 giugno 2003, così come definita agli
articoli 5 e 14 della legge regionale 19/2009, non trovano applicazione. All'interno dei centri storici per gli edifici preesistenti alla data del 18 giugno 2003, la destinazione d'uso commerciale può anche essere successiva a tale data.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, all'interno delle aree edificate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali), in tutte le aree soggette a convenzioni, piani attuativi o accordi di programma, come definite dagli strumenti urbanistici, gli esercizi di vendita possono derogare al rispetto degli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio a seguito di apposita convenzione o accordo con il Comune, anche con riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali.
4. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 70 per cento, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita, in caso di mutamento di settore merceologico.