Art. 61
(Localizzazione degli esercizi commerciali)
1. Gli esercizi di vicinato possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile.
2.
Gli esercizi di media struttura di vendita possono essere allocati:
a) per superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati in ogni zona urbanisticamente compatibile;
b) per superfici di vendita superiori a 400 metri quadrati con vincolo di individuazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale nel rispetto dei criteri individuati dal masterplan del commercio.
3. Gli esercizi di vendita di grande struttura possono essere insediati nelle zone previste dallo strumento urbanistico comunale, nel rispetto dei criteri individuati dal masterplan del commercio.
4. Gli esercizi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, considerata la contenuta frequenza di acquisto e il limitato impatto viabilistico, possono essere allocati anche nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione industriale o artigianale qualora previsto dallo strumento urbanistico comunale.
5. La somministrazione al pubblico dei prodotti agroalimentari e dei vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) è ammessa negli edifici destinati alla produzione dei beni stessi e nelle pertinenti superfici aperte al pubblico, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, purché sia garantita quale standard a parcheggio una superficie non inferiore al 50 per cento della superficie destinata alla somministrazione.
6. La superficie destinata alla somministrazione di cui al comma 5 non può essere superiore alla superficie utile interessata dall'attività di produzione e non può comunque eccedere la metratura degli esercizi di vicinato.