Art. 6
(Corsi professionali)
1. I corsi professionali di cui all'
articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010, quelli di cui all'
articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e quelli di cui all'
articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla
legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), sono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell'
articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010.
2. Con regolamento regionale vengono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi professionali di cui all'
articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010, fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla
legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), ferma restando la conoscenza della lingua italiana secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente, e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo.
3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e di aggiornamento da registrare sul libretto aziendale formativo.
4. Il CATT FVG e i CAT, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (FAD), a esclusione delle materie attinenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico-sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame. Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all'
articolo 5 della legge 204/1985 e di cui all'
articolo 2 della legge 39/1989.
5. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari al livello base come definito dalla Conferenza Stato - Regioni. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.