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Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 57
 (Assegnazione fondi al CATT FVG)
1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 7/2000.
2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.
3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.
4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.
5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può destinare una quota delle risorse assegnate in bilancio per l'esercizio finanziario in corso, nonché le economie derivanti da rinunce, revoche e minori rendicontazioni, alle domande pervenute e non finanziate riferite alle misure contributive di cui all'articolo 56, comma 1, lettere a) e b), per le rispettive e medesime finalità.