LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 56
 (Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)
1. Per le finalità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 114/1998 il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere l'intera attività istruttoria in relazione alle seguenti funzioni amministrative delegate:
a) concessione dei contributi di cui all'articolo 129 a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali;
b) concessione dei contributi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 138;
c) attività di formazione professionale degli operatori commerciali, di formazione e aggiornamento professionale e in materia di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali e dalle organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nonché appartenenti alla minoranza slovena, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.
3. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.
4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1 il CATT FVG:
a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio;
b) prevede nello statuto il reinvestimento degli utili nelle attività statutarie;
c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, può utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 2.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione dei contributi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di un sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.
6. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, è autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese:
a) consulenza e assistenza tecnica finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori;
b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese;
c) iniziative per l'animazione del territorio, quali eventi, mostre, convegni e manifestazioni;
d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.
7. Il programma di cui al comma 6 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della normativa europea vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 6.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 7 e dalle direttive di cui al comma 5.
9. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.
10. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 6, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.
11. In attuazione del principio di trasparenza al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva il CATT FVG si dota di un proprio sito internet.
Note:
1I commi 6 e 9 del presente articolo si applicano dall'1/1/2026.