LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 51
 (Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, sportive, eventi locali straordinari o svolto all'interno di circoli è avviato previa SCIA. L'attività non è soggetta al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 ha durata pari alla manifestazione.
3. Se l'attività praticata dall'esercente in sede diversa da quella abituale è esercitata in occasione degli eventi di cui al comma 1 non è soggetta alla presentazione di ulteriore SCIA, ma necessita solamente della concessione di occupazione di suolo pubblico e della comunicazione igienico-sanitaria. Il limite temporale dell'attività è coincidente con la durata della manifestazione.