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Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 50
 (Home restaurant)
1. L'home restaurant è l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sotto forma di prestazione occasionale presso la propria abitazione o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata da parte di persone fisiche.
2. L'esercizio dell'attività di home restaurant è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. Per l'esercizio dell'attività devono essere altresì rispettate le vigenti normative igienico sanitarie e deve essere consentito l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità.
3. L'attività di home restaurant è soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP territorialmente competente. Alla data di presentazione della SCIA l'immobile in cui viene svolta l'attività deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare e l'utilizzo dell'immobile per tali attività non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile stesso.
4.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
2Comma 4 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026