Art. 5
(Requisiti morali, professionali e condizioni ostative)
1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.
4. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'
articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
6. La verifica dei requisiti morali relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività medesima.
Note:
1Parole soppresse al comma 5 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
2Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026