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Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 5
 (Requisiti morali, professionali e condizioni ostative)
1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'accertamento dei requisiti è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.
4. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
5. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 59/2010, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
6. La verifica dei requisiti morali relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività medesima.
7. Il possesso del requisito di cui all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010, viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.
Note:
1Parole soppresse al comma 5 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
2Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026