LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 46
 (Disposizioni specifiche per la somministrazione di alimenti e bevande)
1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
2. Le norme del presente capo non si applicano all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
a) negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
b) ai sensi della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).