Art. 42
(Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa. A tal fine le condizioni contrattuali a carico degli espositori rispondono a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.
2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e dell'agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.
3. Gli operatori privati, diversi dalle imprese, che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale, possono partecipare alle manifestazioni fieristiche fino a un massimo di dodici volte all'anno nel territorio regionale.
4.
Gli operatori di cui al comma 3 devono essere in possesso:
a) dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) di un tesserino identificativo con validità annuale, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Friuli Venezia Giulia per i residenti in altra regione, da esibire a richiesta durante la manifestazione.
5.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite:
a) le caratteristiche del tesserino identificativo di cui al comma 4 e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo;
b) le modalità di controllo e vidimazione del tesserino;
c) le modalità di partecipazione da parte dei soggetti di cui al comma 3 alle manifestazioni di cui al comma 1, fermo restando il criterio della rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti.
6.
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano:
a) alle manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;
b) alle mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;
c) alle mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.