Art. 39
(Definizioni e ambito di applicazione delle manifestazioni fieristiche)
1.
Ai fini del presente capo si intendono per:
a) manifestazioni fieristiche: le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati;
b) quartieri fieristici: le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tale fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
c) superficie netta: la superficie in metri quadrati effettivamente occupata dagli espositori nei quartieri fieristici;
d) espositori: le imprese, gli enti pubblici, gli operatori privati o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.
2.
Sono escluse dalla disciplina del presente capo:
a) le esposizioni universali;
b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
d) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;
e) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;
f) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
g) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto.