Art. 36
(Regolamenti comunali per il commercio mercatale)
1.
L'istituzione, la soppressione, il riordino o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio-economiche del territorio, tenendo conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. In relazione a tali zone i Comuni possono prevedere restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.
3. I titolari di posteggi ubicati nei mercati di cui al comma 2, qualora pongano in vendita merci non conformi alle restrizioni prescritte, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento comunale, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.
4. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, lettera a), la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività.
5. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, lettera a), e dall'articolo 32.
6. Su istanza dell'operatore, il Comune ha facoltà di trasferire l'operatore medesimo dal posteggio assegnato a un posteggio non assegnato senza l'espletamento di procedura selettiva, fatto salvo l'obbligo di darne avviso agli operatori potenzialmente interessati. In caso di domande concorrenti, è comunque fatto obbligo per il Comune di seguire procedura selettiva.
7. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.
8. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente capo e dal capo VII, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).