Art. 31
(Esercizio dell'attività su aree pubbliche)
1.
Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
a) su posteggi di mercati o fiere ovvero su posteggi isolati dati in concessione;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
3. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del Comune sede del posteggio oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente ha la sede legale, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).
4. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), verifica la regolarità contributiva nei confronti dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell' Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) o di altri istituti previdenziali. All'esercizio dell'attività sono in ogni caso ammessi anche i soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. La regolarità contributiva, ai fini del presente articolo, deve essere verificata anche in capo alle imprese individuali.
5. La concessione di posteggio non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
7. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
8. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti e, in ogni caso, nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
9. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente, uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche tranne nel caso in cui abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante. Sono fatte salve le ipotesi di subingresso.
10. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
2Comma 2 abrogato da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
3Comma 6 abrogato da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026