Art. 24
(Commercio elettronico, vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione)
1. La vendita a mezzo del commercio elettronico può essere svolta liberamente dagli esercizi di vendita di cui agli articoli 15, 16 e 17.
2. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore.
3. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
5. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e il
decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE ).