Art. 2
(Promozione delle alleanze territoriali e delle cooperative di comunità)
1. La Regione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, promuove alleanze territoriali tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione, anche mediante il partenariato pubblico-privato, di interventi integrati di sviluppo commerciale e turistico del territorio, anche al di fuori delle linee strategiche d'intervento individuate nel masterplan del commercio di cui all'articolo 63.
2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi e lo sviluppo di attività economiche, anche attraverso la predisposizione di progetti integrati da attuare con i Comuni.
3. Ai fini di cui al comma 2 le cooperative di comunità assicurano forme di partecipazione della popolazione residente e di coloro che operano con continuità nel territorio alla gestione di beni o servizi collettivi, tenendo conto, nella composizione degli organi sociali, della rappresentatività di giovani e donne, quale espressione della comunità locale, e contrastano fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale e urbano. Esse valorizzano le tradizioni culturali e le risorse territoriali mediante attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e nuove opportunità di reddito.
4.
Le cooperative di comunità stabiliscono la propria sede e operano prevalentemente:
a) nei comuni siti in area montana o nelle aree interne della Regione;
b) nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
c) nelle zone di indebolimento commerciale di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c).