Art. 17
(Grandi strutture di vendita)
1. All'interno dei centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
2. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
3. Nell'ottica del risparmio del consumo di suolo e della riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale e architettonica, gli interventi edilizi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 19/2009, finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie di vendita delle grandi strutture di vendita, sono subordinati all'approvazione di un Piano attuativo comunale finalizzato a definire gli interventi di riqualificazione, le strategie di impianto urbanistico-viabilistico, i requisiti ambientali e le eventuali misure compensative.
4. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'accoglimento della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal Comune territorialmente competente, cui partecipa l'Amministrazione regionale, a seguito della presentazione da parte del proponente e dell'adozione da parte del Comune territorialmente competente del Piano attuativo comunale. La conferenza verifica l'impatto generato dall'iniziativa commerciale in conformità con le previsioni del masterplan del commercio.
5. Al fine di una complessiva valutazione della domanda di autorizzazione e del coinvolgimento di tutte le parti interessate, il Comune territorialmente competente, prima della indizione della conferenza di servizi decisoria, anche su richiesta dei soggetti interessati, può indire una conferenza di servizi istruttoria. Alla conferenza di servizi istruttoria sono invitati a partecipare anche il manager del distretto del commercio, le associazioni di categoria e le associazioni di consumatori maggiormente rappresentative.
6. Nei casi di cui al comma 4 l'approvazione del Piano attuativo comunale di cui al comma 3 è subordinata alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale. Il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione del Piano attuativo resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale.