LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 14
 (Superficie di vendita)
1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.
2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte.
3. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci dove non sussista accesso di pubblico.
4. Nell'ipotesi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la superficie a cielo libero è computata come superficie di vendita fino al massimo del 20 per cento dell'intera superficie a cielo libero, totalmente accessibile al pubblico.
5. Le superfici di vendita del settore non alimentare possono essere destinate sia a generi a basso impatto che a impatto ordinario. Il mutamento del genere di impatto, nel rispetto degli standard urbanistici, è soggetto a SCIA corredata, nelle ipotesi di passaggio da basso impatto a impatto ordinario nelle grandi strutture di vendita qualora tale mutamento sia superiore a un terzo della superficie di vendita della grande struttura, del parere favorevole dell'ente competente a valutare l'impatto viabilistico.
6. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.
7. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la SCIA è del SUAP del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita. La competenza a rilasciare l'autorizzazione, ove dovuta, e quella in materia di sanzioni amministrative, è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita, previa intesa con gli altri Comuni interessati.
8. Nel caso di esercizi di grande struttura il Comune sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.
9. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.
10. La riduzione della superficie che riqualifica una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato determina il ritorno in disponibilità al Comune della superficie autorizzata.
11. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), rispetto alle procedure di valutazione ambientale, le definizioni di centro commerciale e di parco commerciale si intendono equiparate.