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Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 136
 (Voucher TUReSTA)
1. Al fine di stimolare il turismo di prossimità l'Amministrazione regionale finanzia il "voucher TUReSTA in FVG", utilizzabile a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibile presso strutture aderenti all'iniziativa ubicate nei Comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
2. Il voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 euro a un massimo di 480 euro, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, può essere fruito, una sola volta nell'anno, esclusivamente da persone residenti in Comuni del Friuli Venezia Giulia. Con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 l'importo del voucher può essere diminuito fino a un massimo del 50 per cento e può essere differenziato in relazione alle diverse aree del territorio regionale.
3. Le agenzie di viaggio e i tour operator con sede legale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i "voucher TUReSTA in FVG".
4. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere rimborsi a favore delle strutture ricettive e delle agenzie viaggio e tour operator, a ristoro degli importi non corrisposti direttamente dai beneficiari dei voucher.
5. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.