LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 131
 (Contributi per il commercio di prossimità)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del commercio di prossimità attraverso il rinnovo e la rigenerazione delle attività commerciali della regione e di contrastare la desertificazione commerciale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'avvio, anche tramite subentro con passaggio generazionale della proprietà d'impresa, di esercizi di vendita di vicinato ubicati nei centri storici dei Comuni della Regione.
2. Nelle zone di indebolimento commerciale, come individuate dal masterplan del commercio sulla base dei parametri e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di seguito indicati per il mantenimento e l'avvio di esercizi di vendita di vicinato riferiti a settori merceologici di particolare rilevanza per la collettività, individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e competenti per il settore commerciale:
a) contributi in conto interessi a sostegno delle spese per l'avvio di nuovi esercizi di vicinato anche tramite subentro con passaggio generazionale della proprietà d'impresa;
b) contributi, per il primo anno dalla presentazione della relativa domanda, per la parziale copertura, fino ad un massimo del 50 per cento, degli oneri fiscali derivanti dai tributi locali connessi all'avvio dell'esercizio commerciale;
c) contributi per l'abbattimento dei canoni d'affitto per due anni consecutivi e, comunque, fino all'importo massimo del valore medio di mercato rilevato dalle quotazioni ufficiali;
d) contributi per il sostegno alle spese di gestione e di funzionamento dell'esercizio.
3. Nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti i contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere erogati agli esercizi di vendita di vicinato ovunque ubicati.
4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo incentivo, per ciascun anno, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.
5. Le domande per i contributi di cui al presente articolo sono presentate unitamente alla rendicontazione della spesa e sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e contestualmente erogati sulla base della presentazione della domanda.
6. L'Amministrazione regionale sostiene l'economia di prossimità anche mediante la concessione di una premialità alle cooperative di comunità di cui all'articolo 2 che offrono servizi aggiuntivi e agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio aventi sede in Friuli Venezia Giulia che aderiscono alle convenzioni non onerose, finalizzate all'attivazione del beneficio destinato ai titolari e ai beneficiari di Carta famiglia, consistente nell'applicazione di sconti sull'acquisto di beni alimentari e non alimentari di cui alla legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), secondo le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8.
7. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al presente articolo hanno l'obbligo di mantenere per la durata di tre anni dalla data di rendicontazione del contributo la sede o l'unità operativa nel territorio comunale.
8. I contributi di cui al presente articolo sono concessi alle micro, piccole e medie imprese commerciali secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, e non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.