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Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 121
 (Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 6, è punita anche con l'ordine di chiusura dell'attività.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 6.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 è punita con una sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico segnalato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 10.000 euro e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.
3. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti dall'articolo 18 è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
4. La violazione degli obblighi di pubblicizzazione di cui agli articoli 26 e 27 sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
5. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie di cui all'articolo 28 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
6. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 16, comma 3, e di cui all'articolo 17 sono revocati nei casi in cui il titolare:
a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo comunicazione di proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;
b) sospende l'attività per più di dodici mesi senza comunicarne la sospensione al Comune, ovvero, anche in presenza di comunicazione, supera il limite massimo di trentasei mesi senza riattivazione dell'esercizio commerciale;
c) non risulta più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
d) commette recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria;
e) non osserva i provvedimenti di sospensione;
f) in caso di recidiva per le ipotesi di cui ai commi 10 e 11.
7. È disposta la sospensione dell'attività degli esercizi di vendita di cui agli articoli 15, 16, 17 nel caso in cui vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.
8. È disposta la chiusura degli esercizi di vendita di cui agli articoli 15 e 16 per le violazioni di cui al comma 6, lettere c), d) ed e), del presente articolo. Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 6, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.
9. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni.
10. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 5.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita fino a 1.500 metri quadrati.
11. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 3.500 euro a 9.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita superiori a 1.500 metri quadrati.
12. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 10 e 11, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la revoca dell'attività di vendita.