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Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 119
 (Attività di agenzia di viaggio e turismo svolta da associazioni senza scopo di lucro)
1. Fermo restando l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 116, comma 2, lettera g), le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;
b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari;
c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati;
d) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del regio decreto 773/1931.
2. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo. La pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.
3. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.