LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 102
 (Definizione e tipologia delle strutture ricettive all'aria aperta)
1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati, dry marina, marina resort e all year marina resort.
3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.
4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalow, cottage, chalet.
5. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi.
6. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale attrezzato.
7. I marina resort sono strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono essere dotate anche di piazzole attrezzate per la sosta di imbarcazioni. Al fine dell'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
8. I marina resort possono fornire i servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a dodici mesi consecutivi.
9. Gli all year marina resort sono marina resort a gestione annuale all'interno dei quali è possibile disporre di un posto barca per l'intera durata del periodo di apertura della struttura, dotati di riscaldamento di servizio ai locali comuni e di acqua calda nei servizi.
10. Il Boat&breakfast sono le attività di ospitalità esercitate a bordo di unità da diporto, in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto), stabilmente ormeggiate in porto e che garantiscono:
a) esclusivamente il servizio di alloggio e prima colazione;
b) dotazioni tecniche per il recupero dei liquami o impianti di filtraggio e depurazione delle acque reflue.