Art. 139
(Disposizioni transitorie)
2. Gli organi di PromoTurismoFVG in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le funzioni fino alla loro scadenza.
4. Nelle more dell'approvazione del masterplan del commercio e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici continuano ad applicarsi i piani comunali di settore del commercio vigenti o le varianti agli stessi già adottate al 31 dicembre 2025. A seguito dell'approvazione del masterplan, i Comuni recepiscono i contenuti dei piani comunali di settore del commercio vigenti nello strumento urbanistico tramite variante di cui all'
articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).
5. Per le domande in istruttoria relative all'apertura, all'ampliamento di superficie e al trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici trovano applicazione i criteri e le modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita previgenti.
6. Le associazioni Pro loco, iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge all'Albo regionale delle associazioni Pro loco di cui all'
articolo 10 della legge regionale 21/2016, sono iscritte d'ufficio all'albo di cui all'articolo 83, comma 1.
7. Le strutture ricettive, già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro classificazione fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 89, comma 1.
8. I cammini iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nel registro della rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia di cui all'
articolo 69 sexies della legge regionale 21/2016 sono iscritti d'ufficio al registro di cui all'articolo 67, comma 3.
9. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti o degli atti attuativi previsti dalla presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
10. Ai procedimenti contribuitivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
11. Fino al 31 dicembre 2025 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 141, comma 2.