LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo III
 Contributi dedicati allo sviluppo del turismo
Art. 133
 (Tipologia di contributi per il settore turistico)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore turistico nella regione Friuli Venezia Giulia migliorando l'offerta di ospitalità e valorizzando le peculiarità geografiche, storiche e culturali del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di seguito indicati:
a) contributi per il miglioramento e la realizzazione di strutture ricettive:
1) a micro, piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive;
2) a imprese per l'insediamento, nelle aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi rispondenti ad elevati standard di classificazione secondo quanto definito nel disciplinare di cui all'articolo 89, comma 2;
3) ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico a fronte dell'obbligo di collocare o mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili per un periodo non inferiore a otto anni, mediante agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, finalizzate alla crescita della competitività ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio;
b) contributi per attività di promozione turistica del territorio e dei suoi prodotti con particolare attenzione a prodotti provenienti da filiere locali, trasparenti e sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale:
1) a soggetti pubblici e privati, esclusi i Consorzi turistici e le reti d'impresa di cui all'articolo 84, per la realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia, la promozione del territorio e l'incremento del movimento turistico;
2) ai Comuni di Grado e Lignano, che realizzano i maggiori flussi turistici, per il consolidamento dell'attrattività turistica delle località medesime;
3) ai Comitati organizzatori per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche, secondo le percentuali indicate:
3.1 Comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški pust di Trieste: 19 per cento;
3.2 Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste: 13 per cento;
3.3 Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia: 34 per cento;
3.4 Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese: 34 per cento;
4) al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) per le seguenti finalità:
4.1 al fine di promuovere l’attività delle associazioni, sostenere le spese per l’insediamento e il funzionamento degli uffici e consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali;
4.2 per promuovere l’attrattività e la rilevanza turistica di Villa Manin e dei territori limitrofi, incrementando i flussi turistici, nonché per lo sviluppo delle attività del punto informativo (ufficio di informazione e accoglienza turistica), attraverso l’assegnazione delle risorse all’ERPAC;
c) contributi ai Comuni per la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, con particolare riferimento alla valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui;
d) contributi a soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti integrati di riconversione territoriale secondo il modello dell’albergo diffuso, finalizzati all’implementazione dell’offerta di ospitalità e dei suoi livelli qualitativi;
e) contributi per la realizzazione di infrastrutture turistiche, nonché per la valorizzazione di quelle esistenti:
1) a Enti locali per investimenti riferiti a impianti e strutture complementari all’attività turistica e a cavità naturali di interesse turistico, nonché alla ristrutturazione e all’ampliamento di centri di turismo congressuale, nonché ai Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali per l’ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa;
2) a soggetti pubblici e privati, per interventi su strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta; tali finanziamenti sono concessi a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese;
3) a Enti locali per l’istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, a supporto del turismo itinerante;
4) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all’aperto di rilevanza regionale e sovraregionale;
f) contributi a enti o associazioni senza scopo di lucro che gestiscono rifugi alpini per le manutenzioni e per le spese necessarie all’approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota.
2. Con regolamento regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Le spese relative ai contributi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), sono rendicontate fino all’ammontare del contributo concesso. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari, presentano a titolo di rendiconto l’elenco analitico della documentazione giustificativa secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo.
4. I contributi di cui al comma 1, lettera b), numero 3), possono essere erogati in via anticipata, nel limite massimo dell’80 per cento dell’importo totale, senza presentazione di garanzia fideiussoria.
5. Con riferimento al contributo di cui al comma 1, lettera b), numero 4), punto 4.1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) le relative risorse in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di garanzia fideiussoria.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 134
 (Contributi ai consorzi turistici e alle reti d'impresa di prodotti turistici)
1. Al fine di supportare il ruolo dei consorzi turistici e delle reti d'impresa di cui all'articolo 84 nell'attività di promozione e commercializzazione del prodotto turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli stessi per:
a) la realizzazione degli interventi previsti dal piano operativo di marketing annuale;
b) l'attuazione del programma delle attività.
2. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 135
 (Interventi a sostegno del settore turistico gestiti da PromoTurismoFVG)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse finanziarie per la concessione dei seguenti contributi:
a) alle società di gestione degli alberghi diffusi per la promozione e messa in rete degli alberghi stessi, nonché per le spese di funzionamento;
b) a soggetti pubblici e privati per l'organizzazione di eventi congressuali che prevedono la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive;
c) a Enti locali in forma singola o associata, a consorzi turistici di cui all'articolo 84, a associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e a scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), per il potenziamento di strutture e impianti e per la valorizzazione dei luoghi e delle piste in cui viene praticata la disciplina dello sci di fondo, nonché per il sostegno alla gestione e manutenzione delle piste stesse;
d) a enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all'estero, nonché consorzi turistici riconosciuti di cui all'articolo 84 e operatori turistici associati per l'organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano della Regione;
e) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di grandi eventi e iniziative di rilievo nazionale e internazionale a carattere turistico, sportivo, musicale e culturale;
f) ai soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, per il funzionamento degli IAT istituiti previo accordo con PromoTurismoFVG.
2. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 136
 (Voucher TUReSTA)
1. Al fine di stimolare il turismo di prossimità l'Amministrazione regionale finanzia il "voucher TUReSTA in FVG", utilizzabile a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibile presso strutture aderenti all'iniziativa ubicate nei Comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
2. Il voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 euro a un massimo di 480 euro, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, può essere fruito, una sola volta nell'anno, esclusivamente da persone residenti in Comuni del Friuli Venezia Giulia. Con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 l'importo del voucher può essere diminuito fino a un massimo del 50 per cento e può essere differenziato in relazione alle diverse aree del territorio regionale.
3. Le agenzie di viaggio e i tour operator con sede legale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i "voucher TUReSTA in FVG".
4. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere rimborsi a favore delle strutture ricettive e delle agenzie viaggio e tour operator, a ristoro degli importi non corrisposti direttamente dai beneficiari dei voucher.
5. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 137
 (Contributi per il turismo lento e all'aria aperta)
1. Nell'ambito dei programmi e delle iniziative a sostegno del turismo di prossimità e del turismo lento di cui all'articolo 67, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse finanziarie a PromoTurismoFVG per lo sviluppo della mobilità cicloturistica e della rete dei cammini per la concessione dei seguenti contributi:
a) a favore di soggetti pubblici o privati per il miglioramento o la realizzazione di strutture ricettive ovvero di aree, attrezzature o strutture collocate lungo i percorsi ciclabili a valenza turistica e i cammini iscritti al Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, a servizio dei fruitori dei percorsi o cammini stessi;
b) a favore di soggetti pubblici o privati gestori dei cammini iscritti al Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia per iniziative e interventi di ricognizione, individuazione, segnalazione, manutenzione e ripristino di cammini turistici, nonché per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra i cammini; i contributi sono concessi per i medesimi interventi realizzati in funzione dell'iscrizione al Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia;
c) a favore di soggetti pubblici o privati gestori dei cammini iscritti al Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia per iniziative di promozione e fruibilità dei cammini medesimi.
2. I contributi sono concessi da PromoTurismoFVG secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 138
 (Contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle agenzie di viaggio e ai tour operator con sede legale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:
a) contributi per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo alle località a minore vocazione turistica;
b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso commerciale;
c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto Trieste Airport al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;
d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 69, comma 3.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.
3. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.