1.
Al fine di favorire lo sviluppo del settore turistico nella regione Friuli Venezia Giulia migliorando l'offerta di ospitalità e valorizzando le peculiarità geografiche, storiche e culturali del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di seguito indicati:
a)
contributi per il miglioramento e la realizzazione di strutture ricettive:
1) a micro, piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive;
2) a imprese per l'insediamento, nelle aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi rispondenti ad elevati standard di classificazione secondo quanto definito nel disciplinare di cui all'articolo 89, comma 2;
3) ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico a fronte dell'obbligo di collocare o mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili per un periodo non inferiore a otto anni, mediante agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, finalizzate alla crescita della competitività ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio;
b)
contributi per attività di promozione turistica del territorio e dei suoi prodotti con particolare attenzione a prodotti provenienti da filiere locali, trasparenti e sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale:
1) a soggetti pubblici e privati, esclusi i Consorzi turistici e le reti d'impresa di cui all'articolo 84, per la realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia, la promozione del territorio e l'incremento del movimento turistico;
2) ai Comuni di Grado e Lignano, che realizzano i maggiori flussi turistici, per il consolidamento dell'attrattività turistica delle località medesime;
3) ai Comitati organizzatori per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche, secondo le percentuali indicate:
3.1 Comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški pust di Trieste: 19 per cento;
3.2 Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste: 13 per cento;
3.3 Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia: 34 per cento;
3.4 Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese: 34 per cento;
4) al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) per le seguenti finalità:
4.1 al fine di promuovere l’attività delle associazioni, sostenere le spese per l’insediamento e il funzionamento degli uffici e consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali;
4.2 per promuovere l’attrattività e la rilevanza turistica di Villa Manin e dei territori limitrofi, incrementando i flussi turistici, nonché per lo sviluppo delle attività del punto informativo (ufficio di informazione e accoglienza turistica), attraverso l’assegnazione delle risorse all’ERPAC;
c) contributi ai Comuni per la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, con particolare riferimento alla valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui;
d) contributi a soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti integrati di riconversione territoriale secondo il modello dell’albergo diffuso, finalizzati all’implementazione dell’offerta di ospitalità e dei suoi livelli qualitativi;
e)
contributi per la realizzazione di infrastrutture turistiche, nonché per la valorizzazione di quelle esistenti:
1) a Enti locali per investimenti riferiti a impianti e strutture complementari all’attività turistica e a cavità naturali di interesse turistico, nonché alla ristrutturazione e all’ampliamento di centri di turismo congressuale, nonché ai Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali per l’ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa;
2) a soggetti pubblici e privati, per interventi su strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta; tali finanziamenti sono concessi a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese;
3) a Enti locali per l’istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, a supporto del turismo itinerante;
4) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all’aperto di rilevanza regionale e sovraregionale;
f) contributi a enti o associazioni senza scopo di lucro che gestiscono rifugi alpini per le manutenzioni e per le spese necessarie all’approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota.
3. Le spese relative ai contributi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), sono rendicontate fino all’ammontare del contributo concesso. Fermo restando quanto previsto dall’
articolo 42 della legge regionale 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari, presentano a titolo di rendiconto l’elenco analitico della documentazione giustificativa secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo.