LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo II
 Contributi dedicati allo sviluppo del commercio
Art. 129
 (Contributi per la promozione e lo sviluppo del commercio e della rete distributiva regionale)
1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del commercio e della rete distributiva regionale anche mediante la digitalizzazione delle imprese operanti nel settore in maniera funzionale alla complessiva riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:
a) lavori di ristrutturazione e straordinaria manutenzione, anche finalizzati all'accrescimento dell'efficienza energetica e all'abbattimento delle barriere architettoniche;
b) investimenti per lo sviluppo e l'innovazione, quali il rinnovo di arredi, attrezzature, automezzi, strumentazioni e programmi informatici, incluso il commercio elettronico, funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa;
c) attività di promozione, anche mediante la partecipazione a fiere ed esposizioni;
d) la formazione imprenditoriale e professionale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle micro, piccole e medie imprese commerciali secondo criteri e modalità definiti con il regolamento di cui all'articolo 56, comma 7. Al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e le lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), nel regolamento sono individuati criteri premiali per l'accesso ai contributi a favore degli esercizi commerciali di vendita di prodotti locali tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 130
 (Contributi per i distretti del commercio)
1. L'Amministrazione regionale sostiene la redazione e l'attuazione dei Piani di distretto mediante il Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio (Fondo commercio) già istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3/2021 e destinato al finanziamento dei Comuni per l'attuazione degli interventi integrati. Sono ammissibili a finanziamento, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2, le spese sostenute per l'incarico del manager di distretto quando nominato tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 55.
2. I progetti di cui all'articolo 54 sono finanziati attraverso il Fondo di cui al comma 1. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 per la concessione del contributo al Comune capofila.
3. In riferimento alla concessione dei contributi per i distretti del commercio di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale riconosce, in un'ottica di maggior sostegno ai negozi fisici presenti sul territorio regionale, nel regolamento di cui al comma 2, delle forme di premialità ai distretti del commercio che stipulano accordi con le piattaforme di welfare aziendale orientate al coinvolgimento delle piccole e medie strutture di vendita presenti nel distretto. L'obiettivo dell'accordo tra distretti e piattaforme deve essere orientato all'adesione alla piattaforma da parte del maggior numero di imprese produttive del territorio di riferimento, affinché la spesa del credito welfare dei dipendenti delle imprese aderenti sia spendibile esclusivamente presso le attività commerciali locali aderenti alla piattaforma.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 131
 (Contributi per il commercio di prossimità)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del commercio di prossimità attraverso il rinnovo e la rigenerazione delle attività commerciali della regione e di contrastare la desertificazione commerciale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'avvio, anche tramite subentro con passaggio generazionale della proprietà d'impresa, di esercizi di vendita di vicinato ubicati nei centri storici dei Comuni della Regione.
2. Nelle zone di indebolimento commerciale, come individuate dal masterplan del commercio sulla base dei parametri e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di seguito indicati per il mantenimento e l'avvio di esercizi di vendita di vicinato riferiti a settori merceologici di particolare rilevanza per la collettività, individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e competenti per il settore commerciale:
a) contributi in conto interessi a sostegno delle spese per l'avvio di nuovi esercizi di vicinato anche tramite subentro con passaggio generazionale della proprietà d'impresa;
b) contributi, per il primo anno dalla presentazione della relativa domanda, per la parziale copertura, fino ad un massimo del 50 per cento, degli oneri fiscali derivanti dai tributi locali connessi all'avvio dell'esercizio commerciale;
c) contributi per l'abbattimento dei canoni d'affitto per due anni consecutivi e, comunque, fino all'importo massimo del valore medio di mercato rilevato dalle quotazioni ufficiali;
d) contributi per il sostegno alle spese di gestione e di funzionamento dell'esercizio.
3. Nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti i contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere erogati agli esercizi di vendita di vicinato ovunque ubicati.
4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo incentivo, per ciascun anno, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.
5. Le domande per i contributi di cui al presente articolo sono presentate unitamente alla rendicontazione della spesa e sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e contestualmente erogati sulla base della presentazione della domanda.
6. L'Amministrazione regionale sostiene l'economia di prossimità anche mediante la concessione di una premialità alle cooperative di comunità di cui all'articolo 2 che offrono servizi aggiuntivi e agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio aventi sede in Friuli Venezia Giulia che aderiscono alle convenzioni non onerose, finalizzate all'attivazione del beneficio destinato ai titolari e ai beneficiari di Carta famiglia, consistente nell'applicazione di sconti sull'acquisto di beni alimentari e non alimentari di cui alla legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), secondo le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8.
7. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al presente articolo hanno l'obbligo di mantenere per la durata di tre anni dalla data di rendicontazione del contributo la sede o l'unità operativa nel territorio comunale.
8. I contributi di cui al presente articolo sono concessi alle micro, piccole e medie imprese commerciali secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, e non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 132
 (Contributi per le attività e i locali storici)
1. Al fine di supportare le attività e i locali storici riconosciuti nell'elenco regionale di cui all'articolo 65, comma 6, l'Amministrazione regionale sostiene interventi di restauro e conservazione degli immobili, delle insegne, delle attrezzature, dei macchinari, degli arredi, delle finiture e dei decori originali funzionali al miglioramento della qualità dei servizi, nonché alla valorizzazione di vie storiche e di itinerari turistici e commerciali.
2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
3. I locali storici censiti, beneficiari dei contributi di cui al comma 2, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione, descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.
4. In caso di violazione del vincolo il contributo è revocato ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.