LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo VI
 Disposizioni in materia di esercizio dell'attività ricettiva
Art. 85
 (Attività ricettiva)
1. L'attività ricettiva consiste nel fornire ospitalità nelle strutture ricettive di cui ai capi VII, VIII e IX e di cui all'articolo 108.
2. L'esercizio dell'attività ricettiva in strutture o manufatti diversi per tipologia e localizzazione da quelli di cui al comma 1 è subordinata alle previsioni degli strumenti urbanistici che ne statuiscono espressamente l'ammissibilità e provvedono a definirne una precisa localizzazione.
3. Rientrano nell'attività ricettiva le seguenti attività complementari all'alloggio:
a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;
b) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, palestre con funzione accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista o direttore tecnico di palestra; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
e) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo.
Art. 86
 (Esercizio dell'attività ricettiva)
1. L'esercizio in qualsiasi forma di un'attività ricettiva è soggetto alla presentazione della SCIA che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, al SUAP territorialmente competente, utilizzando l'apposita modulistica, e indica in particolare:
a) la denominazione e la sede della struttura ricettiva;
b) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della struttura ricettiva in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
c) i requisiti e le caratteristiche tecniche della struttura;
d) i requisiti minimi quantitativi e qualitativi per la classificazione di cui all'articolo 89;
e) il titolo di disponibilità dell'immobile.
2. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare, il gestore e, qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, il rappresentante legale devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 773/1931.
3. L'esercizio dell'attività ricettiva avviene nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quella relativa all'efficienza energetica e ai beni culturali e del paesaggio.
Art. 87
 (Subingresso nelle strutture ricettive turistiche)
1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività ricettiva turistica è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.
3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.
4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 86, comma 2, richiesti per l'esercizio dell'attività.
Art. 88
 (Sospensione e cessazione dell'attività ricettiva)
1. La sospensione dell'attività ricettiva per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA.
4. La cessazione dell'attività ricettiva, anche in caso di cessazione con conseguente cessione dell'esercizio, è comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali.
Art. 89
 (Classificazione delle strutture ricettive)
1.
I requisiti minimi quantitativi e qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive sono individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo che ne definisce altresì l'equiparazione con i requisiti di cui agli allegati da A a J della legge regionale 21/2016, allegati abrogati dalla presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche tecniche delle strutture.

2. Le strutture ricettive classificate in base ai requisiti dichiarati ai sensi dell'articolo 86, comma 1, possono ottenere una attestazione di qualità aderendo al disciplinare predisposto da PromoTurismoFVG unitamente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in cui sono individuati ulteriori standard di qualità volti all'ottenimento di una premialità nei procedimenti contributivi previsti dalla presente legge.
3. Le strutture che aderiscono al disciplinare di cui al comma 2 sono inserite nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini della loro promozione e commercializzazione e del monitoraggio da parte di PromoTurismoFVG della qualità dell'offerta del prodotto turistico.
Art. 90
 (Controllo della classificazione)
1. Nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 81, i Comuni accertano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 86 e di cui all'articolo 89, comma 1.
2. PromoTurismoFVG svolge il monitoraggio del possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di cui all'articolo 89, comma 2. In caso di difformità PromoTurismoFVG esclude la struttura dal proprio circuito promozionale.
Art. 91
 (Obblighi di comunicazione degli ospiti)
1. Chiunque esercita attività ricettive ha l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate con le modalità previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza, nonché di comunicare i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze per finalità statistiche di monitoraggio mediante il servizio telematico WebTur.
Art. 92
 (Pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti)
1. È fatto obbligo di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi base praticati nell'anno in corso segnalando la possibilità della loro variazione e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti conforme al modello adottato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.
2. È fatto obbligo di rappresentare in ogni forma di pubblicità e comunicazione i requisiti specifici posseduti dalla struttura ricettiva richiesti per l'appartenenza alla relativa tipologia disciplinata dalla presente legge regionale. L'esercente può altresì indicare la classificazione ottenuta ai sensi dell'articolo 89.
Art. 93
 (Denominazione, segno distintivo e codice identificativo delle strutture ricettive turistiche)
1. La denominazione delle strutture ricettive turistiche non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza. In ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi.
2. Le strutture ricettive turistiche possono assumere la denominazione di residenza d'epoca se ubicate in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3. Il segno distintivo e il codice identificativo nazionale delle strutture ricettive turistiche e delle locazioni (CIN) di cui all'articolo 13 quater, comma 4, del decreto-legge 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, devono essere esposti all'esterno della struttura ricettiva turistica in modo da risultare ben visibili.
4. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità.
Art. 94
 (Requisiti igienico-sanitari ed edilizi)
1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.
2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere possiedono i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).
3. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985.
4. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 1 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, nei locali di soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto a partire da una superficie non inferiore a 9 metri quadrati. Per ogni posto letto aggiuntivo sono rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
6. Negli alloggi monostanza di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di 23 metri quadrati, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.