LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

TITOLO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Capo I
 Promozione del turismo regionale
Art. 66
 (Carta dei servizi al turista)
1. Nel rispetto del principio di trasparenza nell'offerta dei prodotti turistici, PromoTurismoFVG predispone la Carta dei servizi al turista in Friuli Venezia Giulia, quale strumento di conoscenza del territorio.
2. La Carta dei servizi al turista, predisposta in più lingue, comprensive del friulano, dello sloveno e del tedesco, contiene:
a) l'indicazione dei servizi di accoglienza e di informazione turistica;
b) le informazioni relative all'offerta di ospitalità locale;
c) le indicazioni relative al trasporto pubblico e ad altri mezzi di mobilità locale;
d) l'indicazione dei servizi per le emergenze.
3. La Carta dei servizi al turista è resa disponibile sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale di PromoTurismoFVG.
Art. 67
 (Promozione del turismo di prossimità e del turismo lento)
1. La Regione sviluppa percorsi per la conoscenza del patrimonio culturale e naturale del territorio attraverso offerte turistiche diversificate che favoriscono esperienze caratterizzate da viaggi che coprono distanze brevi e promuovono itinerari percorribili a piedi o percorsi ciclabili a valenza turistica, favorendo le pratiche escursionistiche e ricreative all'aria aperta.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) nell'ambito della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (RECIR) promuove la mobilità cicloturistica funzionale alla fruizione lenta e sostenibile dei territori e sviluppa un'offerta ricettiva orientata al cicloturismo, favorendo la realizzazione di strutture ricettive e di accoglienza dedicate al segmento turistico, localizzate in corrispondenza del percorso;
b) promuove e sostiene l'utilizzo del "voucher TUReSTA in FVG" di cui all'articolo 136, a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico in strutture ricettive ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa, utilizzabile da parte di residenti in Friuli Venezia Giulia;
c) promuove e sostiene la rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, iscritti al Registro della rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, comprendente itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.
3. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo sono stabilite le procedure e le modalità per l'iscrizione, dei cammini locali di interesse regionale, interregionale e transnazionale, nel registro di cui al comma 2, lettera c), la cui tenuta è affidata a PromoTurismoFVG.
Art. 68
 (Turismo accessibile)
1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura che le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, possono fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, anche mediante strumenti informativi accessibili, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori. Tali garanzie sono estese anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la collaborazione, il coordinamento e la condivisione di buone pratiche tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, la Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. La Regione favorisce la diffusione di informazioni chiare e accessibili in merito al grado di accessibilità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, anche mediante l'adozione di criteri descrittivi condivisi con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità.
Art. 69
 (Uffici di informazione e accoglienza turistica)
1. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, possono essere istituiti uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) dai Comuni, dalle Pro loco o da altri soggetti espressione del territorio, previa stipula di accordi con PromoTurismoFVG, aventi a oggetto gli standard uniformi di qualità dei servizi da fornire all'utenza e dei materiali informativi da divulgare, i quali tengono conto del plurilinguismo con traduzioni anche in friulano, sloveno e tedesco.
2. PromoTurismoFVG attua azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e all'erogazione dei servizi al turista.
3. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, PromoTurismoFVG può stipulare convenzioni con agenzie di viaggio.
Capo II
 PromoTurismoFVG
Art. 70
 (PromoTurismoFVG)
1. PromoTurismoFVG è l'ente pubblico economico funzionale della Regione che promuove e gestisce, nel quadro della politica di programmazione regionale, lo sviluppo turistico regionale, anche con riferimento alla gestione di impianti di risalita, anche per la pratica sportiva dello sci, e al settore della nautica da diporto.
2. PromoTurismoFVG ha compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione, sviluppo e promozione dei servizi e dei prodotti turistici, favorisce lo sviluppo sostenibile e competitivo del turismo, nonché l'accessibilità e l'innovazione dell'offerta turistica regionale.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 PromoTurismoFVG:
a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;
b) definisce e realizza la politica di sviluppo territoriale di marketing del prodotto turistico per il coordinamento della rete di vendita di ciascun cluster di prodotto;
c) identifica i bisogni del settore e contribuisce alla diffusione dell'informazione per orientare gli interventi degli operatori del settore secondo le nuove linee del mercato, anche attraverso il monitoraggio delle azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici e attua azioni di formazione degli operatori;
d) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, coordinandone l'attività e realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;
e) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio e monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente attuando conseguenti azioni di miglioramento;
f) attua, a fini turistici, gli indirizzi per la promozione, definisce e realizza la politica di marketing strategico del comparto agroalimentare regionale e cura la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);
g) favorisce lo sviluppo del turismo nei poli turistici montani attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi e ricreativi di interesse turistico, comprese le relative pertinenze, anche promuovendo lo sport invernale;
h) favorisce lo sviluppo del settore nautico, del turismo marittimo e redige il Programma di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale);
i) gestisce, anche indirettamente, attività complementari e servizi turistici, nonché strutture turistiche e ricettive delle quali cura anche la progettazione, la realizzazione, l'ammodernamento e la trasformazione; su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico;
j) sostiene in qualità di Film Commission regionale, le produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono la promozione, l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia);
k) incentiva e sostiene la promozione del turismo regionale;
l) può acquisire in proprietà o in uso a qualsiasi titolo, impianti di risalita, piste da sci, strutture fisse, mobili e immobili e relative pertinenze, anche operando in qualità di autorità espropriante;
m) può gestire beni del demanio marittimo statale e regionale.
4. PromoTurismoFVG, al fine di garantire lo sviluppo coordinato delle attività di cui al comma 2, supporta i Comuni che istituiscono l'imposta di soggiorno nell'attività di programmazione degli investimenti, dei servizi e degli interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento da finanziare con il gettito derivante dall'imposta medesima, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
5. PromoTurismoFVG ha autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
Art. 71
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nei confronti di PromoTurismoFVG, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce gli indirizzi per l'assetto organizzativo;
c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
e) esercita attività di vigilanza e controllo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo dell'attività e gli obiettivi di gestione.
Art. 72
 (Piani e programmi di PromoTurismoFVG)
1. Al fine di definire gli obiettivi strategici di sviluppo turistico e le politiche di promozione e di realizzazione del prodotto turistico, in un'ottica di costante miglioramento della qualità dell'offerta turistica, PromoTurismoFVG adotta il Piano strategico del turismo che viene approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera c).
2. Il Piano di cui al comma 1 è attuato attraverso il Piano operativo di marketing e il Programma di sviluppo di comunicazione, promozione e digitalizzazione che PromoTurismoFVG adotta entro il termine di presentazione del budget previsionale annuale.
3. Al fine di definire gli investimenti per il mantenimento della sicurezza e dell'efficienza dei beni immobili e degli impianti di proprietà, in gestione diretta o di proprietà della Regione affidati alla sua gestione, nonché l'acquisto e la realizzazione di beni immobili e l'acquisto e la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature, PromoTurismoFVG adotta, entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale degli investimenti, con evidenza del cronoprogramma finanziario generale per ciascun anno di competenza e delle priorità di intervento.
4. Il Piano di cui al comma 3 è corredato di una relazione degli interventi approvati con riferimento all'anno precedente che evidenzia eventuali modifiche e scostamenti finanziari, nonché lo stato di avanzamento degli interventi stessi. Le opere incluse nel Piano sono autorizzate ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 10 della legge regionale 19/2009.
Art. 73
 (Organi di PromoTurismoFVG)
1. Sono organi di PromoTurismoFVG:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori contabili.
Art. 74
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.
2. Il Direttore generale ha la legale rappresentanza di PromoTurismoFVG.
3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere in coerenza con i valori indicati secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione della Regione per i propri direttori apicali.
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
Art. 75
 (Competenze del Direttore generale)
1. Spettano al Direttore generale:
a) l'adozione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 72;
b) la definizione degli indirizzi operativi per l'organizzazione e il funzionamento di PromoTurismoFVG nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 71, comma 2, e degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 72;
c) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di PromoTurismoFVG, nonché l'esercizio dei poteri di controllo, anche sull'andamento dell'attività di PromoTurismoFVG, avuto riguardo agli obiettivi fissati;
d) l'adozione del budget previsionale, del bilancio consuntivo, del bilancio consolidato e degli atti a essi allegati;
e) l'adozione del regolamento generale di organizzazione che stabilisce, fra l'altro, l'articolazione di PromoTurismoFVG in strutture organizzative preposte a compiti funzionali e operativi omogenei; il regolamento è approvato con deliberazione della Giunta regionale;
f) l'adozione della pianta organica del personale, nonché l'adozione del relativo programma annuale dei fabbisogni;
g) la gestione del personale e la sottoscrizione dei contratti integrativi di ente;
h) la sottoscrizione delle convenzioni e dei contratti;
i) l'adozione degli atti di acquisto o di cessione di beni immobili, compresi quelli relativi ai diritti reali sugli stessi;
j) l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale;
k) l'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
l) l'adozione della proposta di politica tariffaria in relazione alla gestione degli impianti di risalita.
Art. 76
 (Deleghe, avocazione e revoca)
1. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti il compimento di singoli atti di sua competenza.
2. Il Direttore generale, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle attività riconducibili alle proprie competenze, motivatamente individuate, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati.
3. In caso di inerzia o ritardo da parte dei dirigenti, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.
4. In caso di impedimento o assenza del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente delegato dal Direttore generale o, in mancanza di delega, dal dirigente più anziano di età. In caso di vacanza dell'incarico di Direttore generale l'incarico sostitutorio ad interim è attribuito dalla Giunta regionale.
5. Il Direttore generale può essere revocato dalla Giunta regionale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva di PromoTurismoFVG in relazione agli indirizzi fissati; può, altresì, essere revocato per ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi e per attività che compromettano il buon funzionamento di PromoTurismoFVG.
Art. 77
 (Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre componenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre esercizi finanziari e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'attribuzione dell'incarico.
3. Il Collegio dei revisori contabili delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Il Collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di PromoTurismoFVG, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alla normativa che disciplina l'attività dello stesso, ai programmi, ai criteri e alle direttive impartite dall'Amministrazione regionale e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità e, in particolare:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale di PromoTurismoFVG;
b) esprime un parere sul budget previsionale;
c) redige la relazione al bilancio consuntivo e al bilancio consolidato;
d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo e contabile, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
5. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Direzione centrale competente in materia di turismo.
7. Il Collegio dei revisori contabili è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo. Il decreto di nomina individua il Presidente del Collegio e determina, altresì, i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa vigente.
Art. 78
 (Personale di PromoTurismoFVG)
1. PromoTurismoFVG opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività.
2. PromoTurismoFVG può ricorrere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile, nonché all'utilizzo in convenzione di personale delle amministrazioni del Comparto unico ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).
3. La Direzione centrale competente in materia di turismo provvede alla copertura degli oneri relativi al personale appartenente al ruolo unico regionale utilizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 18/2016.
Note:
1Il comma 3 del presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 79
 (Trasferimenti di risorse finanziarie)
1. Per il perseguimento delle funzioni istituzionali in materia di promozione e gestione degli interventi a favore dello sviluppo turistico regionale, l'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a trasferire e contestualmente erogare a favore di PromoTurismoFVG le risorse finanziarie necessarie per:
a) le spese di funzionamento;
b) il Programma di sviluppo di comunicazione, promozione e digitalizzazione di cui all'articolo 72, comma 2;
c) il Piano triennale degli investimenti di cui all'articolo 72, comma 3;
d) gli oneri relativi al personale appartenente agli uffici e ai progetti speciali individuati da leggi regionali, salvo il caso del personale appartenente al ruolo unico regionale utilizzato in convenzione;
e) l'attuazione di progetti specifici:
1) per i servizi di trasporto specificatamente rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita della regione, al fine di migliorare le condizioni di accesso e di fruizione degli impianti di risalita stessi e di soddisfare le esigenze di mobilità connesse con la pratica dello sci, fornendo un collegamento tra i poli sciistici e le strutture ricettive e commerciali;
2) per le iniziative individuate congiuntamente alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) per promuovere la pratica dello sci tra i giovani, con particolare attenzione allo sci alpino, al fine di sviluppare le attività turistiche e sportive nelle aree montane della regione;
3) per valorizzare il rapporto tra i frequentatori degli itinerari religiosi e l'arte e la cultura offerte da ogni territorio attraverso le sue particolari e peculiari tradizioni culturali, attraverso il progetto denominato "L'arte e la cultura nella rete dei cammini religiosi del Friuli Venezia Giulia", al fine di promuovere le realtà ospitanti integrandole con la rete devozionale internazionale legata ai cammini Religiosi Europei, anche in collaborazione con i Comuni interessati;
4) per la valorizzazione turistica della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) - Frecce Tricolori, attraverso il progetto promozionale denominato Frecce Tricolori LIVE, al fine di incrementare l'attrattività turistica del territorio regionale, con azioni da definirsi previo accordo con l'Aeronautica Militare;
5) per interventi di manutenzione dei percorsi ciclabili a valenza turistica, come individuati con deliberazione della Giunta regionale; gli interventi sono definiti da PromoTurismoFVG in accordo con i soggetti pubblici competenti per la gestione dei percorsi stessi;
6) per l'attivazione di partnership di sponsorizzazione di atleti e squadre sportive, al fine di promuovere l'immagine della Regione in un contesto turistico e sportivo e di sviluppare l'attrattività delle destinazioni turistiche locali; le sponsorizzazioni sono rivolte a società professionistiche e dilettantistiche, nonché alle rappresentative regionali facenti capo alle Federazioni, a singoli atleti, giovani promesse e atleti paraolimpici, riconosciuti quali esponenti o maggiori esponenti a livello regionale nella disciplina praticata.
(1)
2. PromoTurismoFVG, in relazione a ciascuno dei trasferimenti di cui al comma 1, presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo relazioni semestrali con evidenza dello stato di avanzamento della spesa sostenuta e delle attività e dei progetti realizzati.
3. Con riferimento ai trasferimenti di cui al comma 1, la Direzione centrale competente in materia di turismo può chiedere in ogni momento a PromoTurismoFVG informazioni, atti, documentazione o chiarimenti e indicare azioni correttive rispetto alle attività programmate.
Note:
1Il comma 1 del presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 80
 (Vigilanza e controllo)
1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di turismo, vigila sull'attività di PromoTurismoFVG, in particolare sulla rispondenza della stessa agli obiettivi assegnati e agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Ai fini del controllo di legittimità e della rispondenza agli obiettivi e agli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 71, comma 2, sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il budget previsionale annuale e triennale corredato del Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti, il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato;
b) il programma annuale dei fabbisogni di personale;
c) il Piano strategico del turismo della Regione e il Piano triennale degli investimenti;
d) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;
e) la politica tariffaria.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di turismo che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione. Il termine è sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.
4. La Direzione centrale competente in materia di turismo trasmette gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), alla Direzione centrale competente in materia di finanze per il parere di competenza, da rendere entro venti giorni dalla richiesta.
5. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione di cui al comma 3. Decorso inutilmente tale termine, gli atti diventano efficaci.
6. Il Direttore generale adegua gli atti di cui al comma 2 alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dal ricevimento della relativa deliberazione.
7. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può chiedere informazioni e disporre ispezioni e verifiche nei confronti di PromoTurismoFVG.
Capo III
 Competenze dei Comuni in materia di turismo
Art. 81
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le seguenti competenze in materia di turismo:
a) curano i procedimenti relativi all'esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari, nonché quelli relativi ad attività riconducibili a quella ricettiva, sulle quali esercitano la vigilanza e il controllo anche mediante l'accesso dei propri incaricati;
b) ricevono la SCIA e ogni altra istanza, segnalazione o comunicazione prevista dalla presente legge;
c) verificano i dati inseriti nel portale telematico WebTur ai fini dell'inoltro alla Banca dati delle strutture ricettive (BDSR) di cui all'articolo 13 quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
d) possono istituire punti informativi e uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) ai sensi dell'articolo 69.
Capo IV
 Associazioni Pro loco
Art. 82
 (Pro loco e Comitato regionale UNPLI)
1. Le associazioni Pro loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di animazione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.
2. Il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) rappresenta le associazioni Pro loco nei rapporti con la Regione e presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro l'1 marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro loco iscritte all'albo di cui all'articolo 83 relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime.
Art. 83
 (Albo regionale delle associazioni Pro loco)
1. Possono essere iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro loco le associazioni Pro loco aventi i seguenti requisiti:
a) costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, di data antecedente di almeno due anni rispetto a quella della domanda di iscrizione;
b) svolgimento, nei due anni precedenti la domanda di iscrizione, di documentata attività di cui all'articolo 82, comma 1;
c) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
d) previsione nello statuto:
1) dell'assenza di scopo di lucro e del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità e uguaglianza mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), i) e k), del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
2) dello svolgimento di attività finalizzate alla promozione turistica e alla valorizzazione delle realtà locali e del patrimonio naturalistico, culturale, storico e sociale del territorio in cui operano;
3) della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci e della devoluzione in caso di scioglimento.
2. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo tramite il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI).
3. L'iscrizione all'albo, soggetta a revisione annuale, è condizione per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 133, comma 1, lettera b), numero 4).
Capo V
 Consorzi turistici per la gestione, la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico e reti d'impresa
Art. 84
 (Consorzi turistici per la gestione, la promozione e commercializzazione del prodotto turistico e reti d'impresa)
1. La Regione riconosce il ruolo dei consorzi turistici per la gestione, la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale e delle reti d'impresa iscritte al registro delle imprese, costituiti prevalentemente da imprese turistiche e da soggetti pubblici o privati che perseguono finalità di sviluppo economico turistico e prevedono nello statuto, come finalità principale, lo svolgimento di attività dirette alla conoscenza e valorizzazione delle peculiarità di un determinato territorio e la gestione della commercializzazione del prodotto turistico.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) i criteri per la determinazione della prevalenza delle imprese turistiche partecipanti al consorzio o alla rete, anche in considerazione del numero di strutture ricettive rappresentate dal consorzio o dalla rete e delle relative presenze turistiche dichiarate;
b) le attività dirette alla conoscenza e valorizzazione delle peculiarità di un determinato territorio e alla gestione della commercializzazione del prodotto turistico;
c) i criteri per la determinazione della prevalenza di soggetti privati rispetto ai soggetti pubblici tra gli aderenti;
d) il contenuto minimo dei progetti pluriennali di promozione turistica integrata o di sviluppo di servizi turistici;
e) il contenuto degli interventi previsti dal piano operativo di marketing annuale;
f) il contenuto del programma delle attività.
3. I consorzi e le reti d'impresa in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 possono accedere ai contributi di cui all'articolo 134.
4. Ai fini di cui al comma 3 i consorzi e le reti d'impresa già costituiti ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
Capo VI
 Disposizioni in materia di esercizio dell'attività ricettiva
Art. 85
 (Attività ricettiva)
1. L'attività ricettiva consiste nel fornire ospitalità nelle strutture ricettive di cui ai capi VII, VIII e IX e di cui all'articolo 108.
2. L'esercizio dell'attività ricettiva in strutture o manufatti diversi per tipologia e localizzazione da quelli di cui al comma 1 è subordinata alle previsioni degli strumenti urbanistici che ne statuiscono espressamente l'ammissibilità e provvedono a definirne una precisa localizzazione.
3. Rientrano nell'attività ricettiva le seguenti attività complementari all'alloggio:
a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;
b) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, palestre con funzione accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista o direttore tecnico di palestra; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
e) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo.
Art. 86
 (Esercizio dell'attività ricettiva)
1. L'esercizio in qualsiasi forma di un'attività ricettiva è soggetto alla presentazione della SCIA che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, al SUAP territorialmente competente, utilizzando l'apposita modulistica, e indica in particolare:
a) la denominazione e la sede della struttura ricettiva;
b) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della struttura ricettiva in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
c) i requisiti e le caratteristiche tecniche della struttura;
d) i requisiti minimi quantitativi e qualitativi per la classificazione di cui all'articolo 89;
e) il titolo di disponibilità dell'immobile.
2. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare, il gestore e, qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, il rappresentante legale devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 773/1931.
3. L'esercizio dell'attività ricettiva avviene nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quella relativa all'efficienza energetica e ai beni culturali e del paesaggio.
Art. 87
 (Subingresso nelle strutture ricettive turistiche)
1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività ricettiva turistica è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.
3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.
4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 86, comma 2, richiesti per l'esercizio dell'attività.
Art. 88
 (Sospensione e cessazione dell'attività ricettiva)
1. La sospensione dell'attività ricettiva per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA.
4. La cessazione dell'attività ricettiva, anche in caso di cessazione con conseguente cessione dell'esercizio, è comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali.
Art. 89
 (Classificazione delle strutture ricettive)
1.
I requisiti minimi quantitativi e qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive sono individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo che ne definisce altresì l'equiparazione con i requisiti di cui agli allegati da A a J della legge regionale 21/2016, allegati abrogati dalla presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche tecniche delle strutture.

2. Le strutture ricettive classificate in base ai requisiti dichiarati ai sensi dell'articolo 86, comma 1, possono ottenere una attestazione di qualità aderendo al disciplinare predisposto da PromoTurismoFVG unitamente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in cui sono individuati ulteriori standard di qualità volti all'ottenimento di una premialità nei procedimenti contributivi previsti dalla presente legge.
3. Le strutture che aderiscono al disciplinare di cui al comma 2 sono inserite nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini della loro promozione e commercializzazione e del monitoraggio da parte di PromoTurismoFVG della qualità dell'offerta del prodotto turistico.
Art. 90
 (Controllo della classificazione)
1. Nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 81, i Comuni accertano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 86 e di cui all'articolo 89, comma 1.
2. PromoTurismoFVG svolge il monitoraggio del possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di cui all'articolo 89, comma 2. In caso di difformità PromoTurismoFVG esclude la struttura dal proprio circuito promozionale.
Art. 91
 (Obblighi di comunicazione degli ospiti)
1. Chiunque esercita attività ricettive ha l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate con le modalità previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza, nonché di comunicare i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze per finalità statistiche di monitoraggio mediante il servizio telematico WebTur.
Art. 92
 (Pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti)
1. È fatto obbligo di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi base praticati nell'anno in corso segnalando la possibilità della loro variazione e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti conforme al modello adottato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.
2. È fatto obbligo di rappresentare in ogni forma di pubblicità e comunicazione i requisiti specifici posseduti dalla struttura ricettiva richiesti per l'appartenenza alla relativa tipologia disciplinata dalla presente legge regionale. L'esercente può altresì indicare la classificazione ottenuta ai sensi dell'articolo 89.
Art. 93
 (Denominazione, segno distintivo e codice identificativo delle strutture ricettive turistiche)
1. La denominazione delle strutture ricettive turistiche non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza. In ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi.
2. Le strutture ricettive turistiche possono assumere la denominazione di residenza d'epoca se ubicate in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3. Il segno distintivo e il codice identificativo nazionale delle strutture ricettive turistiche e delle locazioni (CIN) di cui all'articolo 13 quater, comma 4, del decreto-legge 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, devono essere esposti all'esterno della struttura ricettiva turistica in modo da risultare ben visibili.
4. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità.
Art. 94
 (Requisiti igienico-sanitari ed edilizi)
1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.
2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere possiedono i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).
3. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985.
4. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 1 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, nei locali di soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto a partire da una superficie non inferiore a 9 metri quadrati. Per ogni posto letto aggiuntivo sono rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
6. Negli alloggi monostanza di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di 23 metri quadrati, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
Capo VII
 Strutture ricettive alberghiere
Art. 95
 (Definizione e tipologia di strutture ricettive alberghiere)
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori.
2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, condhotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi di cui all'articolo 96 e country house - residenze rurali.
3. Gli alberghi o hotel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.
4. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l'esercizio dell'attività di condhotel, sia per strutture esistenti, sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.
5. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, di servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.
6. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.
7. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative.
8. Le country house - residenze rurali sono dotate di camere con eventuale angolo cottura o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, e da un numero di almeno quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.
9. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.
10. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.
11. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.
12. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente non comporta modifica della capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio.
13. Le unità immobiliari destinate all'uso abitativo ricettivo alberghiero possono essere catastalmente frazionate, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge, a condizione che sia mantenuta la destinazione d'uso alberghiera dell'intera unità immobiliare, non sia ridotto il numero complessivo delle camere e siano garantiti i servizi generali centralizzati. In tali casi, la frazione di unità immobiliare può essere trasferita in proprietà a soggetti terzi che si impegnano a utilizzarla secondo i termini e le modalità definiti da apposita convenzione, accessoria al contratto di compravendita, conforme alla convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, previo parere della Direzione centrale competente in materia di edilizia.
Art. 96
 (Alberghi diffusi)
1. Gli alberghi diffusi sono strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano. Forniscono alloggio in unità abitative dislocate in edifici separati, per un numero complessivo di posti letto non inferiore a sessanta, nonché servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante e bar. I servizi centralizzati possono essere garantiti da altre strutture ricettive alberghiere o da pubblici esercizi mediante convenzioni.
2. Qualora il numero di posti letto sia ridotto al di sotto del limite di cui al comma 1, la società di gestione dell'albergo diffuso ha l'obbligo di reintegrarlo entro tre anni dalla data in cui tale riduzione si è verificata.
3. In caso di cessazione dell'attività della società di gestione dell'albergo diffuso, i soci possono far confluire le unità immobiliari di proprietà dei medesimi ad altro albergo diffuso, con sede legale in un Comune anche non confinante, ma a una distanza massima di trenta chilometri dall'unità stessa, calcolati su strada, mantenendo i vincoli e le relative scadenze definiti in relazione ai contributi ricevuti dall'Amministrazione regionale per gli stessi immobili.
Art. 97
 (Dipendenze alberghiere)
1. Negli alberghi o hotel, motel e residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale dove si trovano i servizi generali centralizzati, anche in dipendenze.
2. Le dipendenze alberghiere possono essere ubicate in immobili diversi da quelli in cui è situata la sede principale della struttura, purché posti nell'ambito dello stesso Comune ovvero nell'area di pertinenza urbanistica di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 19/2009, se situate in Comuni diversi dalla sede principale.
Capo VIII
 Strutture ricettive extralberghiere e locazioni turistiche
Art. 98
 (Bed and breakfast)
1. Sono bed and breakfast le strutture ricettive costituite da unità immobiliari destinate all'uso abitativo familiare aventi le caratteristiche della civile abitazione nelle quali il titolare risiede o elegge domicilio, composte da non più di sei camere, esclusa quella riservata al titolare, per un totale complessivo di dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio e prima colazione.
Art. 99
 (Unità abitative ammobiliate a uso turistico)
1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma locati nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico non è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande e non sono offerti servizi centralizzati.
Art. 100
 (Esercizi di affittacamere)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio.
Art. 101
 (Locazioni per finalità turistiche e locazioni brevi)
1. Alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
2. Alle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi si applica il regime fiscale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Capo IX
 Strutture ricettive all'aria aperta e a carattere sociale
Art. 102
 (Definizione e tipologia delle strutture ricettive all'aria aperta)
1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati, dry marina, marina resort e all year marina resort.
3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.
4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalow, cottage, chalet.
5. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi.
6. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale attrezzato.
7. I marina resort sono strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono essere dotate anche di piazzole attrezzate per la sosta di imbarcazioni. Al fine dell'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
8. I marina resort possono fornire i servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a dodici mesi consecutivi.
9. Gli all year marina resort sono marina resort a gestione annuale all'interno dei quali è possibile disporre di un posto barca per l'intera durata del periodo di apertura della struttura, dotati di riscaldamento di servizio ai locali comuni e di acqua calda nei servizi.
10. Il Boat&breakfast sono le attività di ospitalità esercitate a bordo di unità da diporto, in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto), stabilmente ormeggiate in porto e che garantiscono:
a) esclusivamente il servizio di alloggio e prima colazione;
b) dotazioni tecniche per il recupero dei liquami o impianti di filtraggio e depurazione delle acque reflue.
Art. 103
 (Campeggi mobili)
1. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i campeggi mobili costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.
2. L'apertura di campeggi mobili è soggetta a SCIA.
Art. 104
 (Aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan)
1. Non rientrano nella disciplina del presente capo le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, preferibilmente poste nelle vicinanze dei principali assi viari e di zone d'interesse ambientale e paesaggistico, individuate dai Comuni singoli o associati tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali, nonché dell'offerta turistica esistente.
2. I requisiti delle aree di cui al comma 1 sono stabiliti dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
3. I Comuni, singoli o associati, danno tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
Art. 105
 (Affidamento della gestione delle aree attrezzate)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione. Le tariffe sono determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.
2. In caso di gestione mediante convenzione i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze a PromoTurismoFVG.
Art. 106
 (Definizione e tipologia delle strutture ricettive a carattere sociale)
1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie o case di ospitalità, gli alloggi del pellegrino, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi o ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci delle associazioni di promozione del turismo giovanile.
3. Le case per ferie sono strutture ricettive, senza scopo di lucro, attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.
6. Gli alloggi del pellegrino offrono ospitalità gratuita in strutture situate lungo i cammini di cui all'articolo 67 e, comunque a distanza non superiore a 1 chilometro dal loro tracciato, sono di esclusiva proprietà di enti pubblici, di enti religiosi o di associazioni e possono essere gestiti direttamente dai proprietari o da associazioni senza scopo di lucro.
7. Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d'uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.
8. Gli alloggi del pellegrino possono gratuitamente mettere a disposizione servizi finalizzati al ristoro nel rispetto delle normative vigenti.
9. Gli alloggi del pellegrino sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza e prevenzione incendi.
10. L'ospitalità può essere concessa qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) permanenza massima di una notte;
b) gratuità dell'accoglienza.
Art. 107
 (Strutture ricettive per l'ospitalità innovativa ed ecocompatibile in aree naturali e rurali)
1. Sono strutture ricettive per l'ospitalità innovativa ed ecocompatibile, caratterizzate da criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica, gli esercizi aperti al pubblico e destinati alla fruizione ambientale e naturalistica di contesti agricoli, forestali e di tutela ambientale individuati nelle seguenti tipologie:
a) strutture realizzate attraverso il recupero di edifici o manufatti esistenti appartenenti al patrimonio edilizio rurale storico-tradizionale;
b) strutture in manufatti caratterizzati da reversibilità, intesa quale possibilità di completo ripristino dello stato dei luoghi esistente anteriormente alla realizzazione.
2. Nelle more dell'approvazione della variante al Piano del governo del territorio (PGT), tali strutture sono individuate dalla strumentazione urbanistica comunale, anche secondo le modalità disciplinate dall'articolo 12 ter della legge regionale 3/2001 nel rispetto delle discipline in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente.
3. Fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, in tutte le parti del territorio individuate dalla strumentazione urbanistica comunale di cui al comma 2, può essere applicato l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, anche in deroga agli atti di pianificazione territoriale generale regionale.
4. Per le strutture di cui al presente articolo non trovano applicazione i requisiti previsti dalla legge regionale 44/1985. È garantita in quanto compatibile l'applicazione della disciplina di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 2 del presente articolo le parole << legge regionale 3/2011 >> sono rettificate in << legge regionale 3/2001 >>.
Capo X
 Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi
Art. 108
 (Rifugi alpini ed escursionistici)
1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviari.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.
3. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici sono aperti almeno dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.
Art. 109
 (Bivacchi)
1. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.
2. L'attivazione di un bivacco è subordinata a una comunicazione al Comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.
Art. 110
 (Tavolo permanente per la valorizzazione, il monitoraggio e la programmazione dei rifugi e dei bivacchi)
1. La Regione favorisce la costituzione di un tavolo permanente, finalizzato al coordinamento informativo, alla valorizzazione, al monitoraggio e alla programmazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione dei rifugi alpini, dei rifugi escursionistici e dei bivacchi presenti nel territorio regionale, cui partecipano gli Enti locali e le Comunità di montagna territorialmente interessati, il Club Alpino Italiano (CAI), la Società Alpina Friulana (SAF), i soggetti gestori, nonché altri soggetti, anche esperti, in relazione alle specifiche competenze.
2. La partecipazione al tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Capo XI
 Stabilimenti balneari
Art. 111
 (Definizione degli stabilimenti balneari)
1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
2. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.
Art. 112
 (Esercizio dell'attività di stabilimento balneare)
1. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare per finalità turistico-ricreative è soggetto a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente nella quale sono indicati:
a) la denominazione o la ragione sociale dello stabilimento balneare;
b) la sede legale e la sede operativa;
c) le generalità del titolare e l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
d) il possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dall'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010.
2. Alla SCIA è allegata una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare comprensiva delle dotazioni di sicurezza obbligatorie.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di stabilimento balneare il titolare, il gestore e, qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, il rappresentante legale devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931.
Art. 113
 (Denominazione, segno distintivo, pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti)
1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento e i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.
2. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.
Art. 114
 (Subingresso negli stabilimenti balneari)
1. Il subingresso negli stabilimenti balneari è disciplinato dall'articolo 46 del Codice della navigazione.
Capo XII
 Agenzie di viaggio e turismo
Art. 115
 (Definizione delle agenzie di viaggio e turismo)
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico.
2. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che, pur esercitando in via principale l'organizzazione di attività di trasporto di persone, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto.
3. Non rientra nella definizione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o organizzatore di viaggio, la sola attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher regalo.
4. Alle agenzie di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 50 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nonché le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della normativa europea in materia di servizi turistici.
5. Non sono soggetti alle norme di cui al presente titolo i viaggi e i soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Art. 116
 (Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, redatta su apposito modello.
2. Nella SCIA sono indicati in particolare:
a) la denominazione o la ragione sociale dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) la sede legale e la sede operativa;
c) le generalità del direttore tecnico;
d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
e) il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
f) la data prevista per l'inizio dell'attività;
g) l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 19 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 79/2011 e l'avvenuto pagamento del premio.
3. Le variazioni di sede e direttore tecnico, nonché l'apertura di filiali o succursali dell'agenzia principale, sono comunicate al SUAP territorialmente competente.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo il titolare, il gestore e, qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, il rappresentante legale devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931.
Art. 117
 (Subingresso nell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio, è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.
3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.
4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
Art. 118
 (Sospensione e cessazione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
1. La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA.
4. La cessazione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.
6. L'agenzia non può procedere alla cessazione dell'attività fino a che sono in corso di esecuzione i contratti relativi ai viaggi dalla stessa organizzati.
Art. 119
 (Attività di agenzia di viaggio e turismo svolta da associazioni senza scopo di lucro)
1. Fermo restando l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 116, comma 2, lettera g), le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;
b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari;
c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati;
d) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del regio decreto 773/1931.
2. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo. La pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.
3. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.