LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Capo X
 Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche
Art. 65
 (Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione salvaguarda e valorizza, come locali storici, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante "Disciplina organica dell'artigianato"), in esercizio da almeno cinquanta anni, che abbiano valore storico o artistico e o che costituiscano testimonianza storica, culturale e o tradizionale, regionale o locale.
2. La Regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres., che risultino essere in esercizio da almeno cinquanta anni.
3. Per i locali storici e le attività storiche, l'attività e la merceologia offerte devono essere specificatamente e inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.
4. Le associazioni per la tutela dei locali storici e le associazioni e gli istituti con finalità di tutela del patrimonio culturale, possono indicare al Comune i locali o le attività meritevoli di essere censiti.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è adottata la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative. La scheda può essere modificata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di commercio.
6. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio è approvato l'elenco dei locali storici e delle attività storiche di cui ai commi 1 e 2, in base all'istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali e attività. Il censimento può essere oggetto di revisione anche annuale.
7. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, può essere disposta, d'ufficio o su segnalazione del Comune competente per territorio, la revoca del riconoscimento qualora:
a) vi sia da parte dell'impresa titolare una alterazione strutturale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;
b) venga meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del locale storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuito.
8. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.
9. Qualora il Comune non abbia provveduto al censimento, i titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie, i proprietari dei locali o le associazioni di tutela dei locali storici o le associazioni aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale possono presentare al Comune la documentazione necessaria e il Comune provvede, in presenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, a inserire l'esercizio nel censimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
10. I locali storici e le attività storiche censiti sono contrassegnati da una targa, predisposta dalla Regione, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica recante la dicitura, accompagnata dal <<logo>> di <<Locale Storico del Friuli Venezia Giulia>> o di <<Attività Storica del Friuli Venezia Giulia>>.