Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina l'ordinamento del settore del commercio e del turismo in attuazione dell'
articolo 4, primo comma, numeri 6), 8) e 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in conformità alla normativa europea e statale di recepimento in materia di commercio e turismo, perseguendo il fine della promozione integrata del territorio attraverso interventi coordinati di sviluppo economico, di progettazione universale e di valorizzazione delle risorse materiali e immateriali della regione e sostenendo la qualità, la stabilità, la sicurezza e la tutela del lavoro.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione promuove modelli commerciali e turistici sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Unione europea e con il quadro normativo e programmatico dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente ed economia circolare, sostenendo pratiche di innovazione sociale e iniziative orientate alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, al rafforzamento della coesione e della resilienza economica delle aree a minore densità commerciale, nonché alla valorizzazione delle filiere corte, delle economie di prossimità e dei sistemi produttivi locali, in un quadro di equilibrio concorrenziale dell'offerta.
3. La Regione, con la presente legge, definisce le misure di semplificazione dell'ordinamento regionale al fine di assicurare l'organicità delle discipline in materia di commercio e turismo e consentire l'adeguamento ai mutamenti del mercato e al suo equilibrio, nonché all'impatto della digitalizzazione nella governance dei sistemi amministrativi, disciplina altresì il coordinamento tra gli enti operanti nei settori del commercio e del turismo e sostiene lo sviluppo delle attività economiche mediante l'erogazione di contributi.
Art. 2
(Promozione delle alleanze territoriali e delle cooperative di comunità)
1. La Regione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, promuove alleanze territoriali tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione, anche mediante il partenariato pubblico-privato, di interventi integrati di sviluppo commerciale e turistico del territorio, anche al di fuori delle linee strategiche d'intervento individuate nel masterplan del commercio di cui all'articolo 63.
2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi e lo sviluppo di attività economiche, anche attraverso la predisposizione di progetti integrati da attuare con i Comuni.
3. Ai fini di cui al comma 2 le cooperative di comunità assicurano forme di partecipazione della popolazione residente e di coloro che operano con continuità nel territorio alla gestione di beni o servizi collettivi, tenendo conto, nella composizione degli organi sociali, della rappresentatività di giovani e donne, quale espressione della comunità locale, e contrastano fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale e urbano. Esse valorizzano le tradizioni culturali e le risorse territoriali mediante attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e nuove opportunità di reddito.
4.
Le cooperative di comunità stabiliscono la propria sede e operano prevalentemente:
a) nei comuni siti in area montana o nelle aree interne della Regione;
b) nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
c) nelle zone di indebolimento commerciale di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c).