Art. 94
(Requisiti igienico-sanitari ed edilizi)
1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.
2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere possiedono i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla
legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).
3. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla
legge regionale 44/1985.
4. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 1 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, nei locali di soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto a partire da una superficie non inferiore a 9 metri quadrati. Per ogni posto letto aggiuntivo sono rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
6. Negli alloggi monostanza di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di 23 metri quadrati, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.