LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 9
 (Settori merceologici)
1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici:
a) settore alimentare;
b) settore non alimentare.
2. Il mutamento di settore merceologico è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) negli esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture di vendita.
3. La vendita dei farmaci di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto-legge solo in capo al farmacista e i requisiti professionali di cui all'articolo 5 solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 121, comma 2, quarto periodo.