LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 86
 (Esercizio dell'attività ricettiva)
1. L'esercizio in qualsiasi forma di un'attività ricettiva è soggetto alla presentazione della SCIA che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, al SUAP territorialmente competente, utilizzando l'apposita modulistica, e indica in particolare:
a) la denominazione e la sede della struttura ricettiva;
b) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della struttura ricettiva in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
c) i requisiti e le caratteristiche tecniche della struttura;
d) i requisiti minimi quantitativi e qualitativi per la classificazione di cui all'articolo 89;
e) il titolo di disponibilità dell'immobile.
2. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare, il gestore e, qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, il rappresentante legale devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 773/1931.
3. L'esercizio dell'attività ricettiva avviene nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quella relativa all'efficienza energetica e ai beni culturali e del paesaggio.