LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 81
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le seguenti competenze in materia di turismo:
a) curano i procedimenti relativi all'esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari, nonché quelli relativi ad attività riconducibili a quella ricettiva, sulle quali esercitano la vigilanza e il controllo anche mediante l'accesso dei propri incaricati;
b) ricevono la SCIA e ogni altra istanza, segnalazione o comunicazione prevista dalla presente legge;
c) verificano i dati inseriti nel portale telematico WebTur ai fini dell'inoltro alla Banca dati delle strutture ricettive (BDSR) di cui all'articolo 13 quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
d) possono istituire punti informativi e uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) ai sensi dell'articolo 69.