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Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 77
 (Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre componenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre esercizi finanziari e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'attribuzione dell'incarico.
3. Il Collegio dei revisori contabili delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Il Collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di PromoTurismoFVG, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alla normativa che disciplina l'attività dello stesso, ai programmi, ai criteri e alle direttive impartite dall'Amministrazione regionale e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità e, in particolare:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale di PromoTurismoFVG;
b) esprime un parere sul budget previsionale;
c) redige la relazione al bilancio consuntivo e al bilancio consolidato;
d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo e contabile, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
5. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Direzione centrale competente in materia di turismo.
7. Il Collegio dei revisori contabili è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo. Il decreto di nomina individua il Presidente del Collegio e determina, altresì, i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa vigente.