LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 69
 (Uffici di informazione e accoglienza turistica)
1. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, possono essere istituiti uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) dai Comuni, dalle Pro loco o da altri soggetti espressione del territorio, previa stipula di accordi con PromoTurismoFVG, aventi a oggetto gli standard uniformi di qualità dei servizi da fornire all'utenza e dei materiali informativi da divulgare, i quali tengono conto del plurilinguismo con traduzioni anche in friulano, sloveno e tedesco.
2. PromoTurismoFVG attua azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e all'erogazione dei servizi al turista.
3. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, PromoTurismoFVG può stipulare convenzioni con agenzie di viaggio.