Art. 64
(Osservatorio regionale del commercio e del turismo)
1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo con lo scopo di monitorare, analizzare e promuovere lo sviluppo dei settori commerciale e turistico nella regione, fornendo dati e informazioni utili per le politiche pubbliche.
2.
L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) monitora la rete distributiva commerciale, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita, di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche, alle altre forme di distribuzione in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di promuovere indagini e ricerche in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;
b) registra le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici commerciali, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato, la media e la grande struttura di vendita;
c) monitora e analizza, anche in collaborazione con PromoTurismoFVG e avvalendosi dell'applicativo Banca Dati WebTur FVG, l'andamento dei flussi turistici, la capacità ricettiva, la qualità dei servizi turistici, con particolare attenzione alla promozione e allo sviluppo del turismo, anche sostenibile e accessibile, nonché alla tutela ambientale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della regione;
d) monitora i fenomeni di desertificazione commerciale, intesi come riduzione significativa e continuativa dell'offerta di beni e servizi di base nei territori comunali, individua le aree interessate e definisce misure urbanistiche e organizzative volte a contrastarne l'aggravamento e a favorire il presidio commerciale nei contesti maggiormente fragili;
e) elabora e diffonde, con le modalità previste dall'
articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti dati aggregati per la programmazione nei settori commerciale e turistico e per la conoscenza degli stessi, al fine di ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico-ambientali.
3. L'Osservatorio regionale del commercio e del turismo si avvale della collaborazione dei distretti del commercio e può altresì avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.
4. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), i Comuni trasmettono annualmente all'Osservatorio regionale del commercio e del turismo la consistenza della rete distributiva, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni e le variazioni di titolarità.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo è istituito, altresì, un tavolo di discussione e confronto sullo sviluppo dei settori commerciale e turistico, convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente, a cui partecipano un rappresentante dell' Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), i manager dei distretti del commercio, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori del commercio e del turismo e quelle dei consumatori.
6. Il tavolo di cui al comma 5 elabora proposte e osservazioni per lo sviluppo dei settori commerciale e turistico, che tengono conto anche dell'impatto sui prezzi al consumo, avvalendosi dei dati degli osservatori dei prezzi ove istituiti, e dell'impatto sulla dinamica dei costi per imprese e consumatori. Il tavolo monitora altresì l'impatto delle politiche commerciali e turistiche su competitività e occupazione, inviando le proprie risultanze all'Osservatorio regionale del commercio e del turismo per il monitoraggio, l'analisi e la promozione dello sviluppo di tali settori nella regione.
7. II tavolo di cui al comma 5 collabora anche con la Commissione regionale per il lavoro di cui all'
articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), al fine di disporre ed elaborare dati utili a valutare l'andamento dell'occupazione nel comparto, la qualità e la stabilità del lavoro con l'obiettivo di affrontare rischi di precarietà e di sottoccupazione.
8. Per le attività del tavolo di cui al comma 5 non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.