LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 60
 (Pianificazione urbanistico-commerciale)
1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:
a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, il profilo architettonico, storico-culturale, di viabilità e di tutela della salute e di ludopatia;
b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle micro, piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e la limitazione di tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.
2. La Giunta regionale emana apposite linee guida al fine dell'applicazione uniforme sul territorio regionale dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente.
3. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.
4. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare una variante urbanistica, coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del masterplan del commercio, in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto stabilito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di collocare esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura.
5. La variante urbanistica di cui al comma 4 in armonia con gli strumenti di pianificazione territoriale generale:
a) delimita le aree dei centri storici, le aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;
b) determina le superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico nel rispetto, di quanto sancito al comma 1;
c) recepisce il contenuto di accordi di programma dei quali il Comune è parte contraente.