Art. 58
(Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali)
1. I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello provinciale o regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, cui aderiscano non meno di cinquecento imprese per le organizzazioni provinciali e non meno di cinquemila imprese per le organizzazioni regionali in base ai dati comunicati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di cinquemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio. La sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o di meno di cinquemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 10. I CAT sono costituiti sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o sotto forma di consorzi, operano a livello provinciale, ma possono anche consorziarsi tra loro per costituire uno o più Centri di coordinamento a livello regionale.
2.
I CAT, su delega del CATT FVG, svolgono attività di sportello e di informazione, nonché le attività per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:
a) formazione e aggiornamento professionale degli operatori commerciali e del loro personale;
b) assistenza tecnica generale;
c) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica, compresa la digitalizzazione, e organizzativa;
d) gestione economica e finanziaria dell'impresa compreso l'accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;
e) sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro;
f) formazione e assistenza tecnica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
g) gestione delle risorse umane;
h) sicurezza e tutela del consumatore;
i) tutela dell'ambiente, anche in termini di sviluppo sostenibile;
j) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;
k) rapporti con le pubbliche amministrazioni;
l) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standard internazionali;
m) altre attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.
3. I CAT svolgono e realizzano l'attività di formazione di cui all'articolo 6.
4. I CAT sono riconosciuti ai sensi della presente legge come soggetti accreditati per l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per Io svolgimento dell'attività formativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
5. I CAT non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi di cui al
titolo III della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
6. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.
7. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera m). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate. I CAT collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'articolo 64.
8. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedono indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.
9. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico e prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che le richiedono.
10. La costituzione dei CAT è autorizzata dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di commercio insieme con l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci. La Direzione centrale competente in materia di commercio, rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l'autorizzazione. In caso di non conformità, la domanda e gli allegati vengono restituiti con atto motivato nel quale viene stabilito un termine inderogabile per la loro ripresentazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere ripresentata per i successivi dodici mesi. Il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
11. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT si applicano le norme di cui all'
articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva i CAT si dotano di un proprio sito internet.