LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 54
 (Distretti del commercio)
1. La Regione riconosce il commercio come fattore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale, di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio e favorisce l'individuazione da parte dei Comuni, singoli o associati in caso di attività commerciali di rilevanza socio-economica per più Comuni, di distretti del commercio quali ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e dei territori.
2. I Comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi e dei consumatori, individuano gli ambiti territoriali dei distretti del commercio di rispettiva competenza in cui attuare progetti integrati di rigenerazione economica mediante:
a) interventi di infrastrutturazione urbana realizzati dai soggetti pubblici e privati;
b) investimenti effettuati dalle imprese;
c) attività di marketing e animazione urbana del distretto;
d) attivazione di servizi a favore dell'economia locale.
3. I Comuni singoli o associati che intendono costituire un distretto del commercio stipulano un accordo, denominato "accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa, quale strumento con cui i diversi soggetti interessati stabiliscono il ruolo e gli impegni di ognuno coordinando i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi da attuare tramite il piano di cui al comma 6. Sono parti necessarie dell'accordo i seguenti soggetti:
a) Comuni, singoli o associati competenti, per territorio;
b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo, della cooperazione e dei servizi;
c) le imprese e almeno un ente pubblico quali, in particolare, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, enti di ricerca, o un ente privato quali associazioni, banche, fondazioni, organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale come da articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
4. Ai fini della costituzione dei distretti, in relazione alla localizzazione dei Comuni, sono stabilite le seguenti tipologie di aggregazione:
a) Comuni singoli o associati competenti per territorio con popolazione residente di almeno 10.000 abitanti;
b) Comuni montani o parzialmente montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), singoli o associati, con popolazione residente di almeno 3.000 abitanti, ovvero almeno tre Comuni.
5. Ciascun distretto coordina la definizione delle politiche di sviluppo locale e territoriale integrato dei settori commercio, turismo e terziario presentate dai soggetti sottoscrittori dell'accordo di partenariato, da attuare in coerenza con le linee strategiche della Regione in materia di attività produttive con particolare riferimento alla competitività e all'innovazione delle imprese, all'attrattività turistica e commerciale del territorio e allo sviluppo urbano sostenibile.
6. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni e con il singolo distretto le azioni di riqualificazione del sistema commerciale e di rigenerazione del territorio del distretto, che costituiscono nel loro insieme il Piano di distretto degli interventi per l'accesso ai contributi. Le azioni previste dal Piano sono indirizzate allo sviluppo dell'economia urbana con particolare riferimento ai centri cittadini e tenuto conto dei principi di salvaguardia e valorizzazione dei locali e delle attività storiche. Il Piano è supportato dall'analisi relativa al sistema del commercio del territorio di riferimento e prevede il monitoraggio delle azioni attuate. Le attività di monitoraggio concorrono alle funzioni dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'articolo 64.
7. La consultazione dei portatori di interessi, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi sanciti con l'accordo di cui al comma 3 e l'attuazione del Piano di distretto di cui al comma 6 sono gestite in forma coordinata e unitaria da un manager di distretto, incaricato dal Comune di riferimento o dal Comune capofila, che rappresenta il distretto nei rapporti con la Regione e con gli interlocutori esterni al distretto medesimo.