Art. 45
(Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e all'osservanza delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza, comprese quelle di tutela dell'impatto acustico, e di sorvegliabilità dell'esercizio, ed è svolto in coerenza con la
direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente conosciuta come normativa SUP (Single Use Plastic).
2. L'esercizio e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
3.
È altresì soggetto a SCIA l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande:
a) negli esercizi di intrattenimento e svago di cui al comma 5, lettera b);
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
c) nelle attività svolte in forma temporanea;
d) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, Enti del Terzo settore, associazioni, cooperative senza fini di lucro;
e) nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.
4. Nell'esercizio dell'attività di somministrazione è compresa la vendita per asporto e consegna a domicilio dell'acquirente.
5.
Gli esercizi di somministrazione sono distinti in:
a) esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia; negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;
b) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande; l'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d'affari.
6. I Comuni possono individuare specifiche zone di tutela all'interno del territorio comunale, nelle quali gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rilascio di autorizzazione ai sensi del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'
articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). In tali zone i Comuni stabiliscono i criteri e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti sia le nuove aperture, sia i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione.