LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 4
 (Definizioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti, effettuata da personale adibito alla somministrazione, nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico e a tal fine attrezzate, annesse all'esercizio e dotate di servizi igienici a uso della clientela, ove previsto dalla normativa edilizia;
b) superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta in luoghi dove l'accesso è riservato a determinate persone;
d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;
e) catering: attività che consiste nel preparare e distribuire pasti presso il domicilio del cliente o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, comprendente la preparazione dei tavoli, buffet e il servizio di somministrazione;
f) banqueting: attività che consiste nell'organizzazione e gestione di eventi comprensiva del servizio di catering;
g) sorvegliabilità: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), differenziate a seconda che siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;
h) somministrazione stagionale: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata anche in maniera frazionata e non continuativa per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentocinquanta giorni nell'anno solare;
i) somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta da soggetti privati nell'esercizio della loro attività d'impresa, enti o associazioni senza fini di lucro su area pubblica o privata con una durata temporale non superiore a cinquantanove giorni nel corso di un anno; tale limite temporale permane anche in caso di attività svolta in più siti dal medesimo soggetto.