Art. 35
(Prescrizioni specifiche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)
1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere vietato e limitato per motivi di ordine pubblico, di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.
2. È fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è consentito dalle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.
4. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
5. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.