LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 30
 (Commercio su aree pubbliche)
1. Ai fini della presente legge si intende per commercio sulle aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
a) sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
b) sui posteggi, anche isolati, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengono date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'erogazione di pubblici servizi;
d) nelle fiere e cioè nelle manifestazioni caratterizzate dall'afflusso di operatori commerciali, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;
b) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.