LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 3
 (Definizioni in materia di commercio)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda a soggetti diversi dal consumatore finale;
b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale, nonché la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
c) generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti accessori, che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti;
d) generi non alimentari a impatto ordinario: ogni prodotto non alimentare diverso da quelli di cui alla lettera c);
e) generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio;
f) superficie di vendita di un esercizio al dettaglio: l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature, delle casse, o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;
g) superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio o di un parco commerciale: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al centro o al parco commerciale;
h) superficie coperta di un edificio: la superficie come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
i) superficie coperta complessiva: la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;
j) attività stagionale: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentocinquanta giorni per ciascun anno solare;
k) attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno solare;
l) gestione di reparto: l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso;
m) economia di prossimità: l'insieme delle dinamiche commerciali che valorizzano le relazioni di vicinato, il piccolo commercio e il tessuto socio-economico locale, anche attraverso forme di vendita digitale che assicurano un'equa remunerazione ai produttori e ai fornitori locali e contribuiscono alla continuità del presidio commerciale nelle comunità di riferimento;
n) mutamento del settore merceologico: la variazione dal settore non alimentare a quello alimentare e viceversa, nonché l'aggiunta al settore non alimentare di quello alimentare e viceversa;
o) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani individuati dai Comuni che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali; costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche citate, sono a esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso;
p) cooperative di comunità: le società cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), e costituite per rispondere ai bisogni e per valorizzare le risorse di un'area geografica ben definita attraverso la produzione di beni e servizi a favore di una comunità territoriale alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali; la cooperativa di comunità è rappresentativa della comunità di riferimento anche nella compagine sociale effettiva che deve essere rappresentata per almeno il 90 per cento da persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio di riferimento della cooperativa stessa.
2. Gli esercizi commerciali disciplinati dalla presente legge si distinguono in:
a) esercizi di vendita al dettaglio di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;
b) esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati e fino a 1.500 metri quadrati;
c) esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura: gli esercizi singoli o aggregati aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati; l'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere la configurazione di:
1) centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comune gestiti unitariamente la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;
2) parco commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500 metri quadrati e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche.