Art. 28
(Disciplina delle vendite straordinarie)
1.
Sono vendite straordinarie:
a) le vendite di fine stagione, denominate anche saldi: riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo;
b) le vendite promozionali: caratterizzate da sconti o ribassi diretti a rappresentare al consumatore la convenienza dell'acquisto e pubblicizzati nei locali dell'esercizio o nei suoi pressi;
c) le vendite di liquidazione: sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a fronte di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.
2.
I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:
a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;
b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.
3. Su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.
4. La presentazione al pubblico delle vendite straordinarie deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura della vendita, la data di inizio e la sua durata.
5. Le vendite straordinarie sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato e lo sconto o il ribasso effettuato è espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.