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Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 23
 (Vendita per mezzo di distributori automatici)
1. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
2. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica deve garantire il rispetto delle esigenze di decoro, sicurezza e fruibilità degli spazi, nonché coerenza con la pianificazione comunale del commercio e con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. La vendita per mezzo di distributori automatici, ivi compresi quelli destinati alla vendita di giornali e riviste, in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo, è considerata come attività di vendita al dettaglio.
4. La vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici deve essere esercitata in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria.
5. La vendita al dettaglio a mezzo di distributori automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all'interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.