Art. 23
(Vendita per mezzo di distributori automatici)
1. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
2. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica deve garantire il rispetto delle esigenze di decoro, sicurezza e fruibilità degli spazi, nonché coerenza con la pianificazione comunale del commercio e con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. La vendita per mezzo di distributori automatici, ivi compresi quelli destinati alla vendita di giornali e riviste, in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo, è considerata come attività di vendita al dettaglio.
4. La vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici deve essere esercitata in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria.
5. La vendita al dettaglio a mezzo di distributori automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all'interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.